4.5 Elezione e durata del mandato
Ai sensi dello statuto, il Consiglio d’amministrazione è composto da sette-nove membri, ma tale numero può anche essere temporaneamente aumentato, se necessario, mentre la Confederazione svizzera ha il diritto di nominare due rappresentanti al suo interno. Attualmente vi è un rappresentante nominato. La LATC stabilisce che i collaboratori debbano essere adeguatamente rappresentati nel Consiglio d’amministrazione di Swisscom SA, mentre lo statuto stabilisce che il Consiglio d’amministrazione debbano figurare due rappresentanti del personale. Il personale ha il diritto di presentare proposte al Consiglio d’amministrazione per la nomina dei propri rappresentanti. I rappresentanti del personale Daniel Münger e Sandra Lathion-Zweifel sono stati nominati rispettivamente da syndicom e dall’associazione del personale transfair. I rappresentanti del personale sono proposti dal Consiglio d’amministrazione ed eletti dall’Assemblea generale ordinaria, analogamente agli altri membri del Consiglio a eccezione del rappresentante della Confederazione svizzera, nominato dal Consiglio federale.
L’Assemblea generale ordinaria elegge individualmente per la durata di un anno i membri e il Presidente del Consiglio d’amministrazione nonché i membri della commissione Retribuzione. Il mandato scade al termine della successiva Assemblea generale ordinaria, con possibilità di rielezione. Se non viene nominato alcun Presidente, il Consiglio d’amministrazione nomina un Presidente tra i propri membri. Analogamente, se la commissione Retribuzione scende al di sotto del numero minimo di tre membri, il Consiglio nomina uno o più membri aggiuntivi, che resteranno in carica fino alla conclusione della successiva Assemblea generale ordinaria. Per tutti gli altri aspetti, il Consiglio d’amministrazione si autocostituisce.
La flessibilità consente agli azionisti di prorogare la durata massima del mandato in casi eccezionali, anche se i membri sono tenuti a ritirarsi dal Consiglio d’amministrazione all’età di 70 anni. La durata massima del mandato e il limite d’età per il rappresentante della Confederazione svizzera sono stabiliti dal Consiglio federale.