2.4 Requisito di partecipazione azionaria minima
I membri del Consiglio d’amministrazione devono mantenere una quota minima di partecipazione pari alla rispettiva retribuzione di amministratore annuale (componente di base più indennità funzionali). La partecipazione richiesta viene generalmente costituita nel giro di quattro anni dall’inizio del mandato o dall’assunzione di un nuovo ruolo mediante retribuzione corrisposta in azioni e, se necessario, acquisti di azioni sul mercato, tenendo conto delle restrizioni di negoziazione interne e legali. La commissione Retribuzione verifica annualmente il rispetto dei requisiti di partecipazione. Ogni membro la cui partecipazione scende al di sotto del minimo a causa di un calo del prezzo delle azioni è tenuto a compensare la differenza entro la revisione successiva. In casi giustificati, quali disagi personali od obblighi di legge, il presidente del Consiglio d’amministrazione può approvare singole eccezioni.