7.1 Limitazioni dei diritti di voto e deleghe
Ogni azione nominativa dà diritto al possessore a un voto. I diritti di voto possono essere esercitati solo se tali diritti sono iscritti nel registro delle azioni di Swisscom SA. Il Consiglio d’amministrazione può rifiutare di riconoscere l’acquirente di azioni come azionista o persona beneficiaria con diritto di voto se la sua partecipazione complessiva (comprese le azioni nominative precedentemente iscritte) supera il 5% di tutte le azioni iscritte nel registro di commercio. L’acquirente è iscritto nel registro delle azioni come azionista o persona beneficiaria senza diritto di voto per le azioni che superano tale limite. Tale limitazione dei diritti di voto si applica anche alle azioni nominative acquistate mediante sottoscrizione, opzione o diritti di conversione. Il limite delle quote si applica alle unità vicine conformemente all’articolo 4.5.1 dello statuto.
La limitazione del diritto di voto del 5% non si applica alla Confederazione svizzera, che detiene la maggioranza del capitale e dei diritti di voto di Swisscom SA ai sensi della Legge sull’azienda delle telecomunicazioni (LATC). Ulteriori informazioni sulle limitazioni dei diritti di voto sono riportate nell’articolo 4.5 dello statuto.
Le restrizioni al diritto di voto previste dallo statuto possono essere revocate a maggioranza dei voti dell’Assemblea generale ordinaria.
Nel corso dell’esercizio in esame il Consiglio d’amministrazione non ha riconosciuto come azionista o persona beneficiaria con diritto di voto nessun acquirente di azioni che detenesse più del 5% delle azioni, non ha respinto richieste di riconoscimento o di iscrizione e non ha cancellato dal registro delle azioni alcun azionista avente diritto di voto per aver fornito dati inesatti.